La normativa che regola e disciplina l’apertura di una nuova attività ricettiva, ovvero di un agriturismo, deve essere rintracciata anche a livello regionale.
A tal proposito sul sito della Regione Toscana è stata disposto una sezione apposita dedicata a coloro che desiderano aprire un agriturismo.
Oltre alle consuete norme e indicazioni nazionali riferite all’igiene e sicurezza alimentare, sono le Regioni a “dettare” alcune regole specifiche.
A questi enti locali, infatti, è affidata la gestione di alcuni aspetti inerenti l’apertura di un agriturismo.
La legge che in Toscana disciplina l’apertura di una struttura ricettiva denominata Agriturismo è la Legge Regionale n. 30 del 23-06-2003.
Tale legge si compone di 31 articoli, i primi articoli di Definizione, definiscono, appunto alcuni terminologie.
Infatti, affinché una struttura possa essere definita agriturismo deve soddisfare alcune condizioni.
Per esempio, secondo la citata legge, può essere definita attività agrituristica anche quella che si limita a ospitare i campeggiatori in spazi aperti.
Tra gli articoli più importanti che un imprenditore dovrebbe conoscere alla perfezione, l’articolo 8 Esercizio dell’ attività agrituristica, tutto il Capo III intitolato Norme per gli interventi edilizi .Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività agrituristiche e certamente anche il Titolo II inerente la Vigilanza, controlli e sanzioni.
Tra gli obblighi che la legge nazionale impone ai datori di lavoro e dipendenti anche quello della formazione sulla sicurezza sul lavoro e igiene alimentare.
E’ possibile frequentare anche online corsi sulla sicurezza sul lavoro e ottenere, al superamento del test, un attestato valido a tutti gli effetti.